Regolamento

PRO LOCO DI VILLA PITIGNANO

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio Direttivo e diramata con invito scritto e manifesto affisso contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L’avviso deve essere consegnato almeno 5 giorni prima della data fissata. (quindici giorni prima, se trattasi di rinnovo delle cariche) a mano o a mezzo posta o e-mail e affisso nella sede della Pro Loco. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno inscritte nell’ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 2

All’Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci risultanti iscritti nell’anno precedente e che abbiano versato la quota sociale anche per l’anno in cui si tiene l’Assemblea secondo quanto stabilito dall’art. 5 dello Statuto.

Art. 3

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con l’assistenza del Segretario.

Per il rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.

Nell’assemblea sono consentite due deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell’Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale, autentica la firma dei deleganti.

Art. 4

Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.

Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno 3 giorni prima della votazione fissata dall’Assemblea e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L’Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.

Art. 5

La surroga per membri decaduti del Consiglio Direttivo, deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto.

Nel caso che decada la maggioranza dei membri del Consiglio, valgono le norme che regolano le associazioni come previsto dal Codice Civile.

Art. 6

Il socio o aspirante socio deve produrre autocertificazione di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. Nel caso che ciò sia avvenuto il socio viene dichiarato decaduto o non ammesso all’associazione.

Art. 7

Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto e surrogato, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nella seduta successiva all’evento maturato.

Art. 8

Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro sessanta giorni dalla presentazione le istanze di nuovi soci; l’accettazione deve essere comunicata al socio aspirante entro dieci giorni dalla delibera; la quota prevista deve essere versata entro trenta giorni dalla delibera, pena la decadenza da socio.

La quota stabilita può essere versata anche contestualmente all’istanza di iscrizione.

Art. 9

Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l’hanno assunte.

Art. 10

Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo dell’Associazione in ogni loro pagina.

Art. 11

L’atto costitutivo con l’annesso regolamento viene trasmesso all’UNPLI regionale.