Statuto

PRO LOCO DI VILLA PITIGNANO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 Denominazione e sede

L’Associazione denominata “Pro Loco di Villa Pitignano” ha sede sociale in Strada P.te Felcino P.Pattoli c/o CVA di Villa Pitignano (Perugia).

L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative e ciò non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2 Caratteristiche e finalità

La Pro Loco è un’associazione su base volontaria, di natura privatistica, apartitica, senza fini di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale.

In particolare si propone le seguenti finalità:

a) svolge opera di aggregazione delle persone e delle associazioni che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità della Pro Loco e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

b) promuove la tutela e il miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;

c) organizza manifestazioni in genere e in particolare sagre, fiere, mostre, lotterie, spettacoli ed ogni altra manifestazione volta alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale (Petinius)

d) promuove e assume iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, sociali e turistiche;

e) promuove attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi.

Art. 3 Finanziamento e patrimonio

La Pro Loco trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) le quote e i contributi dei soci;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti e Istituzioni pubbliche;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) contributi dell’Unione Europea;

g) proventi delle cessioni e delle gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli

inventari.

Art. 4 Soci

I soci della Pro Loco si distinguono in: soci ordinari, sostenitori e onorari.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa, oltre la quota ordinaria di associazione, contribuzioni volontarie straordinarie.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo. Il riconoscimento di tale titolo comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.

La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e stranieri, e si perde per dimissioni, morosità, indegnità o mancato pagamento della quota annuale.

Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea, purchè maggiorenni, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;

d) di ricevere la tessera della Pro Loco;

e) di ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;

f) di frequentare i locali della Pro Loco;

g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;

I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico e di non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

Art. 6 Ammissione e perdita di qualifica di Socio

La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nel Comune di Perugia, i quali operino per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa entro l’esercizio sociale di riferimento, per morte e per indegnità.

L’adesione è a tempo indeterminato.

L’ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista. In assenza della risposta nei termini suddetti la richiesta si intende accettata.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco.

Non esistono soci di diritto.

Art. 7 Organi

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 Assemblea dei Soci

a) L’Assemblea dei soci rappresenta l’universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

b) All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell’anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell’anno in corso.

c) L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

d) L’Assemblea ordinaria:

– è convocata almeno una volta l’anno per le decisioni di competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo dell’anno in corso (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);

– deve essere convocata per le elezioni del Presidente , del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

– La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere anche indetta, dietro richiesta scritta e motivata da presentare al Consiglio Direttivo, da almeno un terzo dei soci o 5 membri del Consiglio Direttivo;

– delinea gli indirizzi generali dell’attività della Pro Loco e delibera su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;

– è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto;

– delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti);

– è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito dal Segretario.

e) L’Assemblea straordinaria:

– delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell’associazione;

– compete all’Assemblea Straordinaria anche la decisione di associarsi con altre organizzazioni o associazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità non contrastanti con quelle della Pro Loco, che operino nel campo culturale, sociale e turistico senza fini di lucro, compresa l’adesione all’UNPLI ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale;

– la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci;

– è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;

– delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

– è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito dal Segretario.

f) La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata, a mano o a mezzo posta o e-mail e affisso nella sede della Pro Loco.

g) Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto ad altro socio. È vietato il cumulo di deleghe nel numero superiore a due.

h) Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

Art. 9 Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, fino ad un massimo di 35, eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Non esistono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

b) Il numero dei Consiglieri è stabilito dall’Assemblea nella seduta convocata per l’indizione delle elezioni. Tutti i soci, iscritti da almeno trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

c) Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei consiglieri previsti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio elegge al suo interno, a votazione palese o segreta, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

e) Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri.

f) Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 Marzo decade automaticamente dalla carica. Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato. Sia la decadenza che la surroga devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

g) Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull’entità della quota sociale annua, deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, sulla surroga dei Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per la gestione ordinaria della Pro Loco e per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all’Assemblea dei soci.

h) Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

Art. 10 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto a votazione segreta dall’Assemblea dei soci. Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato per un massimo di tre volte.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario. Può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.

Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente oltre a sostituire il Presidente in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, ha funzioni operative, a lui delegate dal Consiglio. Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

Art. 11 Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, da scegliersi fra i soci. Predispone relazioni e verbali di cui è stato incaricato.

Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e cura il normale funzionamento degli uffici. Cura la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci e del libro dei verbali delle assemblee Ordinarie e Straordinarie e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, da scegliersi fra i soci. Amministra i fondi spese istituiti allo scopo dal Consiglio Direttivo e annota i movimenti contabili della Pro Loco.

È responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell’Associazione. Cura la predisposizione degli atti per la stesura del Bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, è scelto fra i soci ed eletto dall’Assemblea con votazione segreta.

I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente e il Segretario.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti potranno partecipare tutti i cinque membri. Per la

validità delle sedute dovrà essere assicurata la presenza di almeno tre membri. I membri supplenti hanno facoltà di partecipare alle riunioni benché presenti al completo i membri effettivi. In tal caso non avranno diritto di voto. In caso di vacanza di uno o più membri effettivi saranno nominati effettivi i membri supplenti.

Le riunioni saranno verbalizzate, su apposito registro, a cura del membro Segretario;

Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

Il Presidente dei Revisori, o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

ART. 14 Il Commissario Ordinario

Il comitato regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento della Pro Loco:

a)per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri del Consiglio Direttivo;

b)per richiesta di almeno la metà più uno dei soci;

c)in caso di inattività del Consiglio Direttivo;

d)in caso di irregolarità e non consono funzionamento nella gestione della Pro Loco;

e)negli altri casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.

Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I., deve entro 6 mesi indire nuove elezioni.

Art. 15 Libri sociali

Libri obbligatori sono: il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, il libro delle Assemblee, il libro dei Soci, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a tutti gli altri previsti dalla normativa fiscale e civilistica.

Art. 16 Controllo e Vigilanza

La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.

Art. 17 Disposizioni generali

La Pro Loco:

a) ha l’obbligo di dotarsi di opportuni regolamenti per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi statutari e per il funzionamento dell’associazione, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni provenienti dai competenti Uffici della Provincia;

b) ha facoltà di aderire all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) al Comitato Regionale delle Pro Loco del Umbria ed al Comitato Provinciale delle Pro Loco della Provincia di Perugia, nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I;

c) può altresì associarsi con altre organizzazioni ad altre associazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità non contrastanti con quelle della Pro Loco, che operino nel campo culturale, sociale e turistico senza fini di lucro;

d) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma gli stessi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;

e) ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l’Ufficio di Registro competente.

Art. 18 Scioglimento della Pro Loco

La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria come previsto dall’articolo 8.

In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

Ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale o similare.

Art. 19 Riferimenti legislativi

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e nelle leggi sulle Pro Loco della Regione Umbria, nonché alle norme e regolamenti dell’UNPLI nazionale e regionale.